L'Affidamento dei Figli nella Causa di Divorzio
La causa di divorzio è il procedimento legale che porta allo scioglimento del matrimonio civile tramite il pronunciamento di una sentenza dopo che il Giudice ha accertato l’impossibilità di una conciliazione tra i coniugi e l'esistenza di una delle cause di divorzio tassativamente previste dalla legislazione. La procedura per l'ottenimento del divorzio è diversa a seconda che il divorzio sia consensuale o giudiziale.
L’esercizio della potestà genitoriale spetta, nel caso in cui la prole sia affidata a uno solo dei due genitori, al genitore affidatario, salvo diverse disposizioni del Giudice. Il genitore affidatario ha l'esercizio esclusivo della potestà (art. 155, 3° comma C.C.), mentre il genitore a cui non sono affidati i figli conserva il diritto-dovere di contribuire al loro mantenimento e di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Per questo motivo il genitore non affidatario deve avere però la possibilità di trascorrere con i figli periodi di tempo.
Nel caso in cui il genitore affidatario cambi residenza o domicilio e non lo comunica entro 30 giorni all’ex-coniuge (genitore non affidatario) , questi per tutelare il proprio diritto ad avere contatti con la prole, potrà ottenere il risarcimento del danno per la difficoltà nel reperimento dei figli.
In caso di affidamento congiunto o alternato (Legge 8 febbraio 2006 n. 54) entrambi i genitori hanno un carico di compiti e responsabilità verso i figli distribuiti in modo più adeguato. Con la nuova legislazione prevista dalla legge n.54 del 08/02/2006, si ha un cambiamento epocale nelle problematiche inerenti l’affido della prole in caso di divorzio o separazione: viene infatti stabilito il così detto "principio di bigenitorialità", sulla scorta dell'esperienza maturata in molti paesi europei, l'affidamento dei figli è assegnato ad entrambi i genitori.
A tutt’oggi però, la legge n.54 del 08/02/2006 non è applicata da tutti i tribunali o è applicata solo pro forma, mantenendo molte delle caratteristiche della giurisprudenza precedente. Esiste pertanto un'ampia varietà di interpretazioni sul territorio nazionale. In particolare l'affidamento condiviso era stato disegnato per gestire sia il caso conflittuale che quello non conflittuale, quest'ultimo trattato dalla giurisprudenza precedente tramite l'affidamento congiunto.
Molti giudici, tuttavia, spesso non applicano l’istituto dell’ affidamento congiunto o alternato, ma privilegiano ancora l'istituto dell'affido esclusivo del minore.
I Doveri dei Coniugi Verso la Prole
Con il divorzio i doveri verso la prole non cambiano, così come non cambia la titolarità della potestà genitoriale. I diritti e i doveri dei genitori sui figli non dipendono dal rapporto esistente tra i coniugi e sono infatti insiti nel rapporto stesso di filiazione tutelato costituzionalmente (Cost. art. 29 e 30).L’esercizio della potestà genitoriale spetta, nel caso in cui la prole sia affidata a uno solo dei due genitori, al genitore affidatario, salvo diverse disposizioni del Giudice. Il genitore affidatario ha l'esercizio esclusivo della potestà (art. 155, 3° comma C.C.), mentre il genitore a cui non sono affidati i figli conserva il diritto-dovere di contribuire al loro mantenimento e di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Per questo motivo il genitore non affidatario deve avere però la possibilità di trascorrere con i figli periodi di tempo.
Tipi di Affidamento dei Figli dopo il Divorzio
In caso di divorzio, in merito all'affidamento dei figli, il Tribunale, e quindi il Giudice può:- Accogliere l'eventuale accordo che sia intercorso tra i coniugi
- Stabilire se affidare i figli a uno solo dei coniugi
- Proporre l'affidamento congiunto (o condiviso) o alternato, quando sussistono determinati presupposti
Nel caso in cui il genitore affidatario cambi residenza o domicilio e non lo comunica entro 30 giorni all’ex-coniuge (genitore non affidatario) , questi per tutelare il proprio diritto ad avere contatti con la prole, potrà ottenere il risarcimento del danno per la difficoltà nel reperimento dei figli.
In caso di affidamento congiunto o alternato (Legge 8 febbraio 2006 n. 54) entrambi i genitori hanno un carico di compiti e responsabilità verso i figli distribuiti in modo più adeguato. Con la nuova legislazione prevista dalla legge n.54 del 08/02/2006, si ha un cambiamento epocale nelle problematiche inerenti l’affido della prole in caso di divorzio o separazione: viene infatti stabilito il così detto "principio di bigenitorialità", sulla scorta dell'esperienza maturata in molti paesi europei, l'affidamento dei figli è assegnato ad entrambi i genitori.
A tutt’oggi però, la legge n.54 del 08/02/2006 non è applicata da tutti i tribunali o è applicata solo pro forma, mantenendo molte delle caratteristiche della giurisprudenza precedente. Esiste pertanto un'ampia varietà di interpretazioni sul territorio nazionale. In particolare l'affidamento condiviso era stato disegnato per gestire sia il caso conflittuale che quello non conflittuale, quest'ultimo trattato dalla giurisprudenza precedente tramite l'affidamento congiunto.
Molti giudici, tuttavia, spesso non applicano l’istituto dell’ affidamento congiunto o alternato, ma privilegiano ancora l'istituto dell'affido esclusivo del minore.
Come si Esplica l’Affidamento Congiunto dei Figli
Le modalità attraverso cui l’affidamento congiunto (chiamato anche “affidamento condiviso”) può esplicarsi, sono sostanzialmente due:- L’affidamento a residenza alternata, caso in cui il minore alterna periodi di convivenza presso l’uno e l’altro genitore o sono gli stessi genitori ad alternarsi nella casa dove i figli abitano stabilmente
- L’affidamento a residenza privilegiata, caso in cui il minore risiede prevalentemente presso l’abitazione del coniuge ritenuto più idoneo.
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