Divorzio ed Eredità
Importanti effetti in tema di diritto ereditario ineriscono alla sentenza di divorzio.
Tale pronunzia, infatti, eliminando il rapporto di coniugio, comporta, in capo all’ex coniuge superstite, sia la perdita della qualità di successore legittimo che di erede legittimario ex art. 536 c.c.
Nessun motivo di legge sembrerebbe essere invece ostativo a che un ex coniuge, nel redigere le proprie volontà testamentarie, includa tra gli eredi l’altro ex coniuge, nell’ottica di uno ius disponendi del testatore che contempla l’ex coniuge al pari di qualunque altro erede designato. Tale ipotesi deve comunque ritenersi, nella realtà, residuale. E non è da sottovalutare l’importanza sulla validità di una tale disposizione a seconda dei casi in cui il testamento sia stato redatto antecedentemente o, al contrario, successivamente, la sentenza di divorzio.
I sopradescritti effetti del divorzio cominciano a decorrere, ex art. 10 L. n. 898/1970, dal giorno dell’annotazione della sentenza presso l’Ufficio della Stato civile.
Presupposti affinché tale richiesta sia legittimamente avanzata sono:
L'assegno successorio invece non è contemplato nel caso in cui gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 siano stati soddisfatti in un’unica soluzione (su accordo delle parti, infatti, la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione).
Tale diritto decade qualora l’ex coniuge passi a nuove nozze o cessi lo stato di bisogno.
I requisiti su cui si fonda tale diritto, simili a quelli precedentemente visti per l’assegno successorio, sono la circostanza che il beneficiario non sia passato a nuove nozze e che sia titolare di un assegno di mantenimento.
Inoltre, il rapporto di lavoro cui inerisce il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla pronunzia di scioglimento del matrimonio.
A differenza però dell’assegno posto a carico dell’eredità, tale diritto insorge automaticamente, a prescindere dallo stato di bisogno del coniuge divorziato.
L’ex coniuge potrà goderne per intero nel caso in cui il de cuius non si sia risposato, solo per una quota nel caso contrario. Ricorrendo tale ultima circostanza, la pensione di reversibilità verrà divisa con il coniuge superstite.
Anche in tal caso, la valutazione del quantum viene rimessa al Giudice che dovrà utilizzare il criterio della durata dei rispettivi rapporti coniugali.
Tale articolo recita infatti che il divorziato, titolare di un assegno post matrimoniale, che non sia passato a nuove nozze, ha diritto ad ottenere una quota pari al 40% dell'indennità di fine rapporto dell'ex coniuge, maturata durante gli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio.
Attenzione: rimane aperta la questione della destinazione del TFR nel caso di decesso dell’ex coniuge. Nel silenzio di legge, giurisprudenza e dottrina sembrano divise sul punto. Secondo i più, il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) deve venire esclusivamente ripartito tra gli eredi legittimi e/o testamentari, poiché entra a far parte dell'asse ereditario, senza quindi che l'ex coniuge possa vantare su di esso alcun diritto. Ma nel merito non mancano posizioni contrarie, sorrette da un’ottica assistenzialista dell’art. 12 bis.
Tale pronunzia, infatti, eliminando il rapporto di coniugio, comporta, in capo all’ex coniuge superstite, sia la perdita della qualità di successore legittimo che di erede legittimario ex art. 536 c.c.
Nessun motivo di legge sembrerebbe essere invece ostativo a che un ex coniuge, nel redigere le proprie volontà testamentarie, includa tra gli eredi l’altro ex coniuge, nell’ottica di uno ius disponendi del testatore che contempla l’ex coniuge al pari di qualunque altro erede designato. Tale ipotesi deve comunque ritenersi, nella realtà, residuale. E non è da sottovalutare l’importanza sulla validità di una tale disposizione a seconda dei casi in cui il testamento sia stato redatto antecedentemente o, al contrario, successivamente, la sentenza di divorzio.
I sopradescritti effetti del divorzio cominciano a decorrere, ex art. 10 L. n. 898/1970, dal giorno dell’annotazione della sentenza presso l’Ufficio della Stato civile.
Assegno Successorio
L’art. 9 bis della l. n. 898/1970 prevede però, in tema di solidarietà post-coniugale, a favore dell’ex coniuge superstite, un diritto ad un assegno periodico a carico dell’eredità, detto assegno successorio.Presupposti affinché tale richiesta sia legittimamente avanzata sono:
- la titolarità del diritto dell’assegno divorzile (ex art. 5 della legge sul divorzio)
- lo stato di bisogno, da intendersi come incapacità al soddisfacimento dei bisogni primari essenziali.
L'assegno successorio invece non è contemplato nel caso in cui gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 siano stati soddisfatti in un’unica soluzione (su accordo delle parti, infatti, la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione).
Tale diritto decade qualora l’ex coniuge passi a nuove nozze o cessi lo stato di bisogno.
Pensione di Reversibilità Ex Coniuge
L’art. 9 della Legge n. 898/1970, prevede che l’ex coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio, ha diritto a percepire, in caso di morte dell'ex coniuge, la pensione di reversibilità o una sua quota.I requisiti su cui si fonda tale diritto, simili a quelli precedentemente visti per l’assegno successorio, sono la circostanza che il beneficiario non sia passato a nuove nozze e che sia titolare di un assegno di mantenimento.
Inoltre, il rapporto di lavoro cui inerisce il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla pronunzia di scioglimento del matrimonio.
A differenza però dell’assegno posto a carico dell’eredità, tale diritto insorge automaticamente, a prescindere dallo stato di bisogno del coniuge divorziato.
L’ex coniuge potrà goderne per intero nel caso in cui il de cuius non si sia risposato, solo per una quota nel caso contrario. Ricorrendo tale ultima circostanza, la pensione di reversibilità verrà divisa con il coniuge superstite.
Anche in tal caso, la valutazione del quantum viene rimessa al Giudice che dovrà utilizzare il criterio della durata dei rispettivi rapporti coniugali.
Indennità di Fine Rapporto Ex Coniuge
Ultimo cenno merita, seppur non esclusivamente collegato all’eredità dell’ex coniuge, l’art. 12 bis della Legge n. 898/1970 che regola la destinazione dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge.Tale articolo recita infatti che il divorziato, titolare di un assegno post matrimoniale, che non sia passato a nuove nozze, ha diritto ad ottenere una quota pari al 40% dell'indennità di fine rapporto dell'ex coniuge, maturata durante gli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio.
Attenzione: rimane aperta la questione della destinazione del TFR nel caso di decesso dell’ex coniuge. Nel silenzio di legge, giurisprudenza e dottrina sembrano divise sul punto. Secondo i più, il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) deve venire esclusivamente ripartito tra gli eredi legittimi e/o testamentari, poiché entra a far parte dell'asse ereditario, senza quindi che l'ex coniuge possa vantare su di esso alcun diritto. Ma nel merito non mancano posizioni contrarie, sorrette da un’ottica assistenzialista dell’art. 12 bis.
area consulenti
Focus
Divorzio