La Procedura di Divorzio Step by Step

Ecco spiegata, passo per passo, la procedura di divorzio. Vengono analizzate step by step tutte le fasi necessarie per divorziare dal proprio partner.

I Motivi della Richiesta di Divorzio

Per quali motivi è possibile divorziare in Italia?
La procedura di divorzio in Italia può essere avviata in sei casi distinti:
  1. Dopo 3 anni dall'omologa della separazione consensuale.
  2. Dopo 3 anni dalla sentenza definitiva di separazione giudiziale (con sentenza definitiva si intende che la sentenza è passata in giudicato, cioè non è più impugnabile).
  3. Se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva all'ergastolo o ad una pena superiore a 15 anni, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale, per induzione o sfruttamento della prostituzione; per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d'incapace ai danni del coniuge o di un figlio.
  4. Se l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio.
  5. Se il matrimonio non è stato consumato.
  6. Se è passata in giudicato la sentenza con cui l'altro coniuge ha cambiato sesso.

La Domanda di Divorzio

Come si presenta le domanda per divorziare?
La domanda di divorzio può essere presentata seguendo due strade alternative: la domanda di divorzio congiunto e la domanda di divorzio giudiziale.

Domanda di divorzio congiunto. Seguendo questa modalità la domanda per divorziare viene presentata in modo congiunto da entrambi i coniugi, nel caso siano concordi circa gli effetti che produrrà il divorzio. In questo caso è permessa l'assistenza di un unico legale. Il tribunale che seguirà la pratica di divorzio sarà quello in cui i coniugi avevano l'ultima residenza in comune, oppure dove risiede attualmente uno dei due. Precisiamo che per la causa di separazione consensuale, cosi come per il divorzio congiunto, non è più possibile agire senza l'assistenza di un legale a seguito dell'introduzione del “Decreto Competitività” emanato nel 2005.

Domanda di divorzio giudiziale. Nel caso non ci sia l'accordo sul divorzio, uno dei due coniugi deve rivolgersi ad un legale, che procederà con la presentazione del ricorso. Nel ricorso per il divorzio l'avvocato andrà a riportare oltre alle generalità dei coniugi i seguenti dati:
  • l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
  • le relative conclusioni sui quali si fonda il ricorso per il divorzio
  • i mezzi di prova che intende presentare
  • deve essere inoltre riportata la presenza di figli legittimi/legittimati/adottivi.

In seguito alla presentazione del ricorso per il divorzio, il Presidente del Tribunale fisserà l'udienza di comparizione che, unitamente al ricorso, deve essere notificata dal ricorrente al convenuto entro i termini indicati dal Presidente.

 

La Prima Udienza per il Divorzio

Esistono procedure differenti a seconda che si tratti di divorzio congiunto o giudiziale.

Per la procedura di divorzio congiunto è sufficiente lo svolgimento di una sola udienza. La Legge richiede che i coniugi compaiano personalmente in Tribunale per essere ascoltati. Nel colloquio si verifica che la comunione spirituale e materiale non possa essere più mantenuta o ricostituita. In Camera di Consiglio si valuta che il contenuto del ricorso sia conforme alla normativa vigente, si verifica l'esistenza di uno o più requisiti previsti nell'art. 3 L. 898/70, e si emette quindi la sentenza di divorzio.

Il divorzio giudiziale si svolge invece davanti al Presidente del Tribunale, che ha il compito di tentare la conciliazione tra i coniugi, che devono essere entrambi presenti con il proprio avvocato difensore.

Se la conciliazione da parte del Presidente non va a buon fine, egli procederà con l'emanazione di un'ordinanza in cui vengono indicati i provvedimenti provvisori ed urgenti da applicare nell'interesse sia dei due coniugi che dei figli (ad esempio: assegno di mantenimento, regolamentazione del diritto di visita, …), generalmente facendo proprie le condizioni stabilite in sede di separazione, ma è libero di disporre diversamente. Inoltre il Presidente può ascoltare i figli anche se hanno un'età inferiore ai 12 anni, purché siano “capaci di discernimento” (L.54/06 art.155-sexies). Nella stessa ordinanza il Presidente del Tribunale nominerà un Giudice Istruttore, incaricato di seguire la causa di separazione e fisserà anche la data dell'udienza di comparizione e trattazione davanti a quest'ultimo. Il procedimento di divorzio proseguirà poi con il rito ordinario.


Le Successive Udienze per Divorziare

Solo nel caso di divorzio congiunto si hanno ulteriori udienze secondo il rito ordinario del processo civile.

La Sentenza di Divorzio

 Nel divorzio congiunto la sentenza viene decisa in camera di Consiglio a seguito della prima e unica udienza. La sentenza di divorzio viene quindi notificata a entrambe le parti e ne verrà data comunicazione anche all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione in calce all'atto di matrimonio.

Il divorzio giudiziale invece si conclude con sentenza del tribunale composto di tre giudici.

La sentenza precisa:
  • L'eventuale assegno divorzile e/o l'assegno di mantenimento a favore del coniuge o della prole
  • La destinazione della casa coniugale e dei relativi altri beni di proprietà
  • L'affido dei figli con specifica delle modalità e dei tempi di visita. Si precisa che qualora il Tribunale, posteriormente alla sentenza, ravvisi (anche grazie alla raccolta di prove da parte di uno dei coniugi) che le condizioni relative ai figli contrastano con l'interesse di quest'ultimi, potrà adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole.
Se l'accertamento delle questioni sopra indicate dovesse comportare una istruttoria lunga e complessa, la legge sul divorzio prevede che il Tribunale pronunci "sentenza non definitiva di divorzio", cioè una sentenza che non definisce completamente il processo, che prosegue in ordine a tali questioni accessorie, ma che definisce la questione relativa allo stato civile dei coniugi.

Nel caso di sentenza non definitiva di divorzio, la parte che non condivide la decisione presa dal Tribunale deve ricorrere con appello immediato, in quanto non è ammessa per legge riserva di appello. L'appello immediato potrà essere fondato soltanto su “errores in procedendo” o su altre questioni di legittimità.

Precisiamo inoltre che prima che venga emessa la sentenza di divorzio, non è possibile richiedere una decisione definitiva sul mantenimento. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 9614 del 22 aprile 2010.