Se la moglie se ne va di casa e lascia marito e figlie senza reddito, cosa si può fare?
[Domanda di Luigi, 27/08/2012] Diversi anni fa con mia moglie abbiamo ottenuto dal comune 8 locali per uso commerciale da ristrutturare, in concessione gratuita per 33 anni. Essendo mia moglie l’intestataria di partita iva, l’atto di convenzione è stato fatto a suo nome. Così, dopo i progetti e le pratiche necessarie ad avviare i lavori, avendone le capacità, ho provveduto personalmente a ristrutturarne il primo, affinchè, bisognosi di reddito, l’attività commerciale potesse iniziare e consentirci di ristrutturare i successivi. Se non che, dopo un anno di lieto vivere, mia moglie invaghita di un'altra persona, finisce per usare la sede commerciale come abitazione, per se stessa ed il suo compagno, lasciando la famiglia senza alcun reddito. Da qualche mese si è trasferita in un’altra città... ed il locale commerciale, unica fonte di reddito per il sostentamento famigliare, è chiuso ed abbandonato. Mi chiedo, anzi le chiedo: quali siano i diritti, e le responsabilità di ogni membro della famiglia. E’ possibile che solo perché i locali sono intestati a mia moglie, io ho mia figlia maggiorenne non possiamo avere il diritto di sostituirci a lei per ripristinare una fonte di reddito che ci consenta di continuare a vivere? Non abbiamo nessun altro reddito, e con mia moglie siamo in regime di separazione e non ho ancora intrapreso nessuna azione, neanche di separazione. Voglio prima di tutto tutelare le mie figlie.
Risposta: Senz'altro sia lei che sua moglie siete tenuti a provvedere entrambi al mantenimento della figlia nata dalla vostra unione se non ancora economicamente autosufficiente; nel caso di specie, in sede di separazione, ritengo che lei abbia senz'altro diritto di vedersi assegnata la casa coniugale in quanto sua figlia vi troverà prevalente collocazione e sua moglie, da quanto capisco, si è trasferita altrove; potrà inoltre chiedere l'addebito della separazione, essendo evidente la violazione da parte di sua moglie dei doveri coniugali.
Risposta: Senz'altro sia lei che sua moglie siete tenuti a provvedere entrambi al mantenimento della figlia nata dalla vostra unione se non ancora economicamente autosufficiente; nel caso di specie, in sede di separazione, ritengo che lei abbia senz'altro diritto di vedersi assegnata la casa coniugale in quanto sua figlia vi troverà prevalente collocazione e sua moglie, da quanto capisco, si è trasferita altrove; potrà inoltre chiedere l'addebito della separazione, essendo evidente la violazione da parte di sua moglie dei doveri coniugali.
L'Affidamento dei Figli nella Causa di Divorzio
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