Come si può procedere per il divorzio?

[Domanda di Paolo, 23/07/2016] Cosa prevede la legge riguardo alle spese di mantenimento della moglie che possiede una pensione minima di circa 300 euro e un appartamento su 2 piani di mq 120 circa del valore commerciale di circa 600.000 Euro?

Risposta: Dal tenore della mail sembra di intuire che la Sua domanda sia posta in un momento antecedente alla separazione e, quindi provvedo ad illustrarLe gli scenari possibili, qualora debba effettivamente procedere in tal senso.

Nel nostro Ordinamento Giuridico non si può procedere al divorzio senza prima essere separati. Quindi il primo passo è la separazione dei coniugi, che può avvenire davanti:
  • al Tribunale, in forma consensuale o giudiziale, con l’assistenza di un Avvocato. Se le parti concordano su tutti i punti, la separazione potrà essere presentata da un solo Avvocato che rappresenta entrambi i coniugi e sarà consensuale. Altrimenti ciascuno avrà il proprio Avvocato e la separazione sarà giudiziale.
    • Nel caso di separazione consensuale gli accordi sull’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi ed eventuali altri beni in condivisione fino a quel momento, seguono la volontà espressa dai coniugi, tramite il loro comune Avvocato, purché sia rispettato l’interesse dei figli: il Giudice, quindi, prenderà atto e confermerà le condizioni prospettategli, alla luce delle effettive condizioni economiche, patrimoniali e reddituali delle parti, del tenore di vita tenuto sino a quel momento dal nucleo familiare, delle eventuali esigenze dei figli, in relazione all’età, allo stato di saluto o ad altre particolari situazioni.
    • Nel caso di separazione giudiziale, i coniugi, rappresentati e difesi ciascuno dal proprio Avvocato, presenteranno ognuno le proprie istanze ed il Giudice deciderà, in merito all’affidamento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi ed eventuali altri beni in condivisione fino a quel momento, alla luce delle effettive condizioni economiche, patrimoniali e reddituali delle parti, del tenore di vita tenuto sino a quel momento dal nucleo familiare, delle eventuali esigenze dei figli, in relazione all’età, allo stato di saluto o ad altre particolari situazioni e sempre nel rispetto dell’interesse dei figli.
  • All’Ufficiale di Stato Civile, in Comune (per i coniugi che non abbiano figli minori o maggiorenni ma economicamente non indipendenti, che non abbiano questioni patrimoniali da definire e che siano d’accordo su tutti i punti della separazione (assegnazione della casa coniugale, eventuali alimenti a favore del coniuge economicamente più debole) di recarsi presso il Comune e, senza l’assistenza di un Avvocato, richiedere la separazione. Chiaramente le tre condizioni sopra indicate sono imprescindibili e devono sussistere tutte e tre.

Avv. Alessandra Bocchi
www.studiolegalebocchi.it
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