Addebito separazione abbandono tetto coniugale

Al partner che si trasferisce dall’abitazione familiare, abbandonando il tetto coniugale, per l’esistenza di tensioni regresse con il proprio coniuge, non spetta alcun addebito di separazione: questa l’inaspettata decisione recentemente presa dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza numero 19328/2015.
 
Nel caso specifico, il giudice ha accolto il ricorso di una moglie a cui era stata addebitata la separazione dal marito in virtù del suo allontanamento da casa, perché il gesto della stessa, oltre ad aver trovato giustificazione nell’intollerabilità della convivenza, è anche stato ulteriormente avvalorato dalla sua successiva richiesta di separazione.
 
La donna ha poi rafforzato la propria tesi, sia spiegando che l’allontanamento dall’abitazione è dipeso da una serie di atteggiamenti denigratori e privi di affezione dimostrati dal marito nei suoi confronti, sia anche affermando di avere varie volte tentato con scarsi risultati di ottenere più collaborazione dal partner nella speranza di arginare la crisi matrimoniale.
 
Come ricordato dagli Ermellini, anche se secondo l’ex articolo 143 c.c., il trasferimento dal domicilio familiare può rappresentare inadempienza dei doveri coniugali, per l’ex articolo 146 c.c., il diritto al sostegno materiale e morale verso il partner che decide di abbandonare l’abitazione deve essere sospeso solo a patto che lo stesso si allontani senza giusta causa.
 
In poche parole, una situazione del genere non contempla in nessun modo l’addebito a carico di chi si trasferisce, proprio perché il cambiamento di sede viene prima giustificato dalle tensioni regresse e poi ribadito dalla domanda di separazione giudiziale che sancisce l’effettiva sussistenza di problemi radicati nella coppia e motiva il gesto.
 
Dopo aver appoggiato la richiesta della moglie, i giudici hanno poi tenuto a precisare che, in presenza di allontanamento del partner e di richiesta di addebito a suo carico, deve essere il richiedente a dimostrare il trasferimento e le motivazioni che hanno spinto l’accusato ad abbandonare l’abitazione, cosa che in questo caso non è assolutamente stata fatta dal marito.