Affidamento dei Figli nella Causa di Separazione
La Legge n. 54 dell’8 Febbraio 2006, ha rimodellato la disciplina dell’affidamento dei figli in materia di separazione introducendo l’affidamento condiviso dei figli, rinnovellando gli articoli 155 e 155 bis del Codice Civile e incentrando la disciplina sul principio di bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto che sia completo e stabile con entrambi i genitori.
Il giudice, infatti, nel pronunciare la separazione, deve adottare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di costoro.
La scelta consigliata è quella che i figli restino affidati a entrambi i genitori, oppure, se si stabilisce che essi vengano prevalentemente affidati ad un genitore, come avviene nella maggior parte dei casi, il giudice ha il compito di fissare la misura e il modo con cui ciascun coniuge deve contribuire alla cura, al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei propri figli.
Resta inteso che la potestà genitoriale, in ogni caso, viene esercitata da entrambi i genitori e che, di conseguenza, le decisioni di maggior interesse per i figli concernenti l’istruzione, l’educazione e la salute devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Qualora vi sia disaccordo tra i coniugi, la decisione viene presa, su richiesta, dal Tribunale.
Invece, per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, i due genitori esercitano separatamente la potestà.
I genitori hanno la possibilità di accordarsi in merito all’affidamento dei figli e il giudice, laddove non ne ravvisi la contrarietà all’interesse del minore, conferma e convalida detti accordi.
In alcuni casi eccezionali, il giudice può anche disporre l’affidamento del figlio o dei figli esclusivamente a un genitore, nel caso reputi che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore. Tale decisione deve essere presa con provvedimento motivato.
Ai fini della richiesta di affidamento esclusivo dei figli, non è sufficiente la semplice conflittualità tra genitori ma il giudice deve ravvisare circostanze tali da convincerlo che l’affido condiviso sia contrario all’interesse del minore, valutando il comportamento complessivo del genitore verso la società e verso il figlio ed il rapporto che intercorre con quest’ultimo.
Presupposti per la richiesta di affidamento esclusivo possono essere la violazione dei doveri o l’abuso dei poteri concernenti la potestà da parte dell’altro genitore, nonché che quest’ultimo tenga una condotta pregiudizievole nei confronti della prole, la manifesta carenza o inidoneità educativa o circostanze tali da rendere l'affidamento pregiudizievole per il figlio (ad esempio nel caso in cui il genitore abbia contrasti con il figlio, abbia una condizione di vita anomala e lontana dalla morale comune).
L’affidamento esclusivo della prole implica che solamente il coniuge affidatario abbia la potestà sui figli, e quindi anche diritto di amministrazione e usufrutto legale dei loro beni. Al genitore non affidatario rimarranno comunque gli obblighi e doveri di mantenimento, istruzione ed educazione della prole. Il coniuge non affidatario, infatti, è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole. L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (scolastiche, ricreative, mediche, sportive).
La richiesta di affidamento esclusivo, può essere avanzata in ogni momento da uno dei genitori.
Il giudice, infatti, nel pronunciare la separazione, deve adottare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di costoro.
La scelta consigliata è quella che i figli restino affidati a entrambi i genitori, oppure, se si stabilisce che essi vengano prevalentemente affidati ad un genitore, come avviene nella maggior parte dei casi, il giudice ha il compito di fissare la misura e il modo con cui ciascun coniuge deve contribuire alla cura, al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei propri figli.
Resta inteso che la potestà genitoriale, in ogni caso, viene esercitata da entrambi i genitori e che, di conseguenza, le decisioni di maggior interesse per i figli concernenti l’istruzione, l’educazione e la salute devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Qualora vi sia disaccordo tra i coniugi, la decisione viene presa, su richiesta, dal Tribunale.
Invece, per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, i due genitori esercitano separatamente la potestà.
I genitori hanno la possibilità di accordarsi in merito all’affidamento dei figli e il giudice, laddove non ne ravvisi la contrarietà all’interesse del minore, conferma e convalida detti accordi.
In alcuni casi eccezionali, il giudice può anche disporre l’affidamento del figlio o dei figli esclusivamente a un genitore, nel caso reputi che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore. Tale decisione deve essere presa con provvedimento motivato.
Ai fini della richiesta di affidamento esclusivo dei figli, non è sufficiente la semplice conflittualità tra genitori ma il giudice deve ravvisare circostanze tali da convincerlo che l’affido condiviso sia contrario all’interesse del minore, valutando il comportamento complessivo del genitore verso la società e verso il figlio ed il rapporto che intercorre con quest’ultimo.
Presupposti per la richiesta di affidamento esclusivo possono essere la violazione dei doveri o l’abuso dei poteri concernenti la potestà da parte dell’altro genitore, nonché che quest’ultimo tenga una condotta pregiudizievole nei confronti della prole, la manifesta carenza o inidoneità educativa o circostanze tali da rendere l'affidamento pregiudizievole per il figlio (ad esempio nel caso in cui il genitore abbia contrasti con il figlio, abbia una condizione di vita anomala e lontana dalla morale comune).
L’affidamento esclusivo della prole implica che solamente il coniuge affidatario abbia la potestà sui figli, e quindi anche diritto di amministrazione e usufrutto legale dei loro beni. Al genitore non affidatario rimarranno comunque gli obblighi e doveri di mantenimento, istruzione ed educazione della prole. Il coniuge non affidatario, infatti, è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole. L'assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (scolastiche, ricreative, mediche, sportive).
La richiesta di affidamento esclusivo, può essere avanzata in ogni momento da uno dei genitori.
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