Separazione con Addebito

Nei casi di separazione giudiziale in cui l'intollerabilità della convivenza tra i due coniugi sia determinata da comportamenti di uno dei due coniugi che violano i doveri del matrimonio (ex art.143 Codice Civile), un coniuge può richiedere al Giudice di addebitare all'altro la separazione.

Addebito SeparazioneL'addebito della separazione è infatti una sorta di sanzione contro la violazione dei doveri familiari e coniugali da parte del marito o della moglie. Va precisato che la sentenza di separazione con addebito al marito o alla moglie presenta notevoli differenze con la “separazione per colpa” che è stata poi abolita con la riforma del diritto di famiglia del 1975.

Venuta meno la separazione per colpa, il dato obiettivo dell'intollerabilità della prosecuzione delle convivenza tra marito e moglie diventa quindi il presupposto essenziale e sufficiente per la pronuncia della separazione legale giudiziale.

Nel comma 2 dell'articolo 151 del Codice Civile viene riportato quanto segue:
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
(Art. 151 C.C. - Separazione giudiziale)


Quando uno dei due coniugi richiede la separazione giudiziale può quindi chiedere anche l'addebito della separazione all'altro, purché questi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri imposti dal matrimonio.

È bene precisare che l'imputabilità della separazione deve essere richiesta al giudice da parte del coniuge incolpevole, in quanto espressamente previsto dall'articolo 151.

Da notare che il Giudice, nel valutare l'addebitamento, non si baserà su una sola inosservanza dei doveri coniugale (anche se grave e ripetuta nel tempo), ma dovrà provare un nesso di causalità tra il comportamento tenuto dal coniuge e l'intollerabilità da parte dell'altro a continuare la convivenza. Per fare questo il Giudice dovrà analizzare e valutare in modo molto attento il contesto familiare per valutare se si continuino a verificare atti tali da rendere intollerabile la convivenza.

In tema di addebito della separazione si è pronunciata anche la Cassazione, ribadendo che:
La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri coniugali, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
(Cass.Civ., sez I, sent. 14042/2008; conf. Cass. Civ., sez I, sent. 21245/2010)


Quando si parla di separazione con addebito, il Giudice deve quindi verificare:
  • la violazione dei diritti coniugali da parte di uno dei due coniugi (moglie o marito)
  • l'intollerabilità della convivenza da parte dell'altro coniuge (quello che ha richiesto l'addebito)
  • un legame di causalità tra le prime due circostanze

Cause di Addebito della Separazione

Alcune cause di addebito sono ad esempio:
  • nel caso in cui uno dei due coniugi abbia una relazione extraconiugale (infedeltà coniugale)
  • nel caso in cui l'infedeltà apparente costituisca una grave offesa all'altro coniuge
Per poter provare queste cause al Giudice solitamente ci si affida ad un'agenzia di investigazioni affinché raccolga le prove per l'addebito nella sentenza di separazione legale.

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Conseguenze dell'Addebito della Separazione

Il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde ogni diritto al mantenimento e gli vengono attenuati i diritti successori. In tema di eredità, infatti, il coniuge cui è stata addebitata la separazione ha diritto solo a un assegno vitalizio se quando viene aperto il testamento godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.

Il coniuge a cui non è stata addebitata la separazione, invece, ha gli stessi diritti di successione del coniuge non separato.