Separazione di Fatto
Che cos’è la separazione di fatto?
Quando si parla di separazione è opportuno distinguere tra “separazione legale” (che può essere di tipo consensuale o giudiziale) e "separazione di fatto".
La così detta separazione di fatto è la spontanea interruzione della convivenza e della coabitazione da parte dei coniugi. Questa, anche se motivata da una decisione comune di entrambi i coniugi, non produce alcun effetto sul piano giuridico, per cui non è idonea a far decorrere il termine di tre anni necessario per intraprendere la pratica per il divorzio. Sebbene non sanzionabile da alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria, la separazione di fatto, l’allontanamento di uno dei due coniugi dall’abitazione familiare o l’instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero costituire comunque motivo di addebito nel caso di separazione giudiziale.
Diversamente da quanto avveniva in passato, oggi la separazione può avvenire anche per cause oggettive, indipendenti dalla colpa di ciascuno dei due coniugi, come il sopravvenire di circostanze esterne alla coppia, l’esistenza di un’incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole” (art. 151, comma 1 del Codice Civile).
La separazione personale dei coniugi non determina la fine del matrimonio, e non fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Con la separazione vengono però attenuati gli effetti del vincolo matrimoniale. Infatti viene sospeso l’obbligo di coabitazione, di fedeltà e di collaborazione tra i coniugi, e cessa la comunione legale dei beni. Rimangono invece intatti gli obblighi inerenti l’istruzione e l’educazione dei figli nonché il mantenimento del coniuge.
Diversamente dal divorzio, la separazione ha carattere transitorio, tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Oltre all’accertamento giudiziario, la riconciliazione può avvenire mediante una dichiarazione rilasciata dai coniugi presso il Comune di appartenenza.
Quando si parla di separazione è opportuno distinguere tra “separazione legale” (che può essere di tipo consensuale o giudiziale) e "separazione di fatto".
La così detta separazione di fatto è la spontanea interruzione della convivenza e della coabitazione da parte dei coniugi. Questa, anche se motivata da una decisione comune di entrambi i coniugi, non produce alcun effetto sul piano giuridico, per cui non è idonea a far decorrere il termine di tre anni necessario per intraprendere la pratica per il divorzio. Sebbene non sanzionabile da alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria, la separazione di fatto, l’allontanamento di uno dei due coniugi dall’abitazione familiare o l’instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero costituire comunque motivo di addebito nel caso di separazione giudiziale.
Diversamente da quanto avveniva in passato, oggi la separazione può avvenire anche per cause oggettive, indipendenti dalla colpa di ciascuno dei due coniugi, come il sopravvenire di circostanze esterne alla coppia, l’esistenza di un’incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole” (art. 151, comma 1 del Codice Civile).
La separazione personale dei coniugi non determina la fine del matrimonio, e non fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Con la separazione vengono però attenuati gli effetti del vincolo matrimoniale. Infatti viene sospeso l’obbligo di coabitazione, di fedeltà e di collaborazione tra i coniugi, e cessa la comunione legale dei beni. Rimangono invece intatti gli obblighi inerenti l’istruzione e l’educazione dei figli nonché il mantenimento del coniuge.
Diversamente dal divorzio, la separazione ha carattere transitorio, tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Oltre all’accertamento giudiziario, la riconciliazione può avvenire mediante una dichiarazione rilasciata dai coniugi presso il Comune di appartenenza.
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