Separazione Legale tra Coniugi

La separazione legale dei coniugi è un istituto che viene regolamentato sia da norme del Codice Civile, che dalle norme del Codice di Procedura Civile, che da altre norme speciali.

Separazione LegaleNegli articoli dal 150 al 158 del Titolo VI (Del Matrimonio) Capo V (Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi) del Libro I (Delle persone e della famiglia) del Codice Civile sono contenute le norme che disciplinano la separazione legale dei coniugi e che regolamentano le due possibilità di separazione personale: la separazione giudiziale e la separazione consensuale.

I coniugi che intendono separarsi legalmente hanno infatti due possibilità: scegliere la separazione consensuale (in caso di accorto tra i coniugi, omologato dal Giudice) oppure la separazione giudiziale (che si ottiene con sentenza del Giudice nel caso in cui non ci sia accordo tra marito e moglie).

Entrambe queste forme di separazione legale hanno l’effetto di sospendere l’adempimento dei doveri tra i due coniugi, fatti salvi i doveri di rispetto e assistenza reciproca.

Bisogna tenere presente che l’istituto della separazione personale tra i coniugi è stato innovato in modo profondo dalla riforma del diritto di famiglia introdotta con la Legge .151 del 19/05/1975. Dopo la riforma è venuta meno la possibilità di "separazione per colpa" (che era stata fino allora in vigore) ed è stata introdotta l’uguaglianza morale e giuridica dei due coniugi. Di fatto è stata sostituita la separazione per colpa del coniuge con l’intollerabilità della convivenza.

In seguito alla riforma del 1975, come afferma la Suprema Corte:

La separazione personale dei coniugi non è più determinata dalla cosciente violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, bensì dal dato oggettivo della intollerabilità della convivenza o dal grave pregiudizio per i figli, non necessariamente dipendente dalla condotta volontaria di uno o di entrambi i coniugi.
(Cassazione Civile 17/03/1995, n-3098, in Giur.It., 1996, I, 1, 68)


In sostanza la riforma ha innovato la disciplina precedentemente in vigore, eliminando il concetto di sanzione basata sulla colpa, ed introducendo invece la concezione di separazione come rimedio ad una situazione di intollerabilità della convivenza o di grave pregiudizio all’educazione dei figli.

Separazione Legale Consensuale

Con la separazione consensuale i due coniugi hanno la facoltà di accordarsi in modo completo al fine di regolamentare i propri interessi sia di natura personale che patrimoniale, ma sempre nel rispetto degli interessi morali e patrimoniali dei figli. Questo accordo tra le parti deve comunque essere omologato dal Giudice del Tribunale competente, che ha lo scopo di verificare l’effettiva volontà dei coniugi a separarsi alle condizioni pattuite nell’accordo, fermo restando il rispetto delle norme sulla tutela della famiglia e dei figli.

Si tratta della forma di separazione legale più diffusa per via dei minori tempi necessari per l’iter processuale e anche per la possibilità di accordarsi autonomamente sul regolamento dei propri interessi.

Separazione Legale Giudiziale

La separazione giudiziale è invece la separazione che ha titolo nella sentenza di un Giudice, che viene emessa in seguito ad una causa di separazione che viene attivata su richiesta di uno dei due coniugi.

La separazione giudiziale prevede quindi un vero e proprio procedimento giudizioso ed è disciplinata dall’articolo 151 del Codice Civile:

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
(Art. 151 C.C. - Separazione giudiziale)


In sostanza la separazione giudiziale può essere chiesta quando si verificano (anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi), fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o fatti che possano arrecare grave pregiudizio all’educazione dei figli. Inoltre il comma 2 stabilisce che il Giudice dovrà definire, qualora venga richiesto, a quale dei due coniugi verrà addebitata la separazione (per questo viene chiamata anche "separazione con addebito").