Una volta ottenuto il divorzio dopo la separazione legale consuensuale, l'importo dell'assegno divorzile può essere diverso da quello dell'assegno di mantenimento?

[Domanda di Federico, 12/09/2012] Gentile Avvocato, sono legalmente consensualmente separato dalla mia ex moglie dal dicembre 2009 senza figli precedenti versando un assegno mensile (pattuito fra noi e successivamente confermato dal Presidente) di 250€.Non abbiamo beni in comune e ci siamo sposati in regime di separazione dei beni. Alla data odierna convivo more uxorio con la mia attuale compagna da circa tre anni e con la stessa ho avuto due bimbe. Il prossimo mese di dicembre sono intenzionato a presentare domanda di divorzio in quanto trascorsi tre anni dalla data della sentenza di separazione. I rapporti con la mia ex sono buoni ma mi angoscia il non sapere cosa potrebbe richiedere lei ben conscio che il divorzio lo otterrei comunque. Mi preoccupa dunque l'aspetto economico, la legge come tutela me in quanto diventato padre di due figlie e come tutela la mia ex in quanto ufficialmente non lavora? Potrebbe richiedere una liquidazione? Potrebbe richiedere un assegno a vita? Mi farei carico di tutte le spese legali ma non intendo darle un euro in più oltre a quelli che in questi anni le ho gia dato.
Confido in una Sua risposta. Anticipatamente ringrazio


Risposta: Innanzitutto occorre chiarire che nella separazione l'assegno di mantenimento ha la funzione di mantenere in capo al coniuge beneficiario un tenore di vita corrispondente a quello della vita matrimoniale. L'assegno divorzile invece, essendo collegato allo scioglimento del vincolo matrimoniale, ha la funzione di sostenere il coniuge che non abbia mezzi economici idonei ad assicurargli un tenore di vita tendenzialmente equiparabile a quello precedente.
Non basta, dunque, che risulti una disparità economica tra i due ex coniugi, ma è necessario accertare che il coniuge che fa domanda di assegno divorzile non sia in grado oggettivamente di assicurarsi il tenore di vita precedente.
Secondo la più recente giurisprudenza lL’assegno divorzile non esclude la possibilità di tener conto dell'assetto economico stabilito all'atto della separazione, quale utile elemento di valutazione nel contesto degli ulteriori elementi presuntivi eventualmente emersi, i quali possono costituire oggetto di apprezzamento in favore della parte istante anche in assenza di prova da parte di quest'ultima della sussistenza delle condizioni richieste per l'attribuzione dell'assegno.
Nel caso di specie, credo che in ragione della sua mutata condizione famigliare e tenuto conto delle relative conseguenze economiche, considerato che francamente la somma sinora corrisposta denota la sussistenza in capo a sua moglie di ulteriori risorse che le consentano di mantenersi, ritengo che vi siano buone possibilità che non venga statuito alcun assegno divorzile. In ogni caso, le consiglio di vagliare la possibilità di addivenire ad una pronuncia congiunta, concordando, se del caso, magari per vincere le resistenze di sua moglie, una somma una tantum da corrispondere in luogo dell'assegno.
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