L'annullamento ecclesiastico e civile del matrimonio comporta la nullità delle donazioni?
[Domanda di Cinzia, 30/11/2012] Per cortesia vorrei sapere se dopo un annullamento ecclesiastico e civile e senza figli, uno può farsi restituire ciò che aveva donato o dato nel fittizio matrimonio, perché a questo punto il matrimonio è dichiarato nullo. Grazie mille.
Risposta: Se si trattava di donazioni c.d. in riguardo di matrimonio direi proprio di si; infatti ai sensi dell'art.785 c.c., "la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio. L'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio. La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo". Dal momento che l’annullamento ha dunque effetto retroattivo, la donazione si considera come se mai fosse stata fatta, per cui i beni donati (ed i loro frutti) devono essere restituiti al donante.
Risposta: Se si trattava di donazioni c.d. in riguardo di matrimonio direi proprio di si; infatti ai sensi dell'art.785 c.c., "la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio. L'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio. La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo". Dal momento che l’annullamento ha dunque effetto retroattivo, la donazione si considera come se mai fosse stata fatta, per cui i beni donati (ed i loro frutti) devono essere restituiti al donante.



L'Affidamento dei Figli nella Causa di Divorzio

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