In caso di divorzio legale in quali casi si può chiedere la sospensione dell'assegno di mantenimento?

[Domanda di Carlotta, 25/06/2012] Buongiorno, mio marito è legalmente divorziato e versa l'assegno di mantenimento mensile per la ex moglie e per i due figli, uno di 18 e l'altro di 16 anni. La ex moglie convive more uxorio da 10 anni nella casa che mio marito le ha interamente lasciato. Io e mio marito adesso aspettiamo un bambino, ci sono i presupposti per chiedere la sospensione del versamento dell'assegno di mantenimento per la quota della ex moglie? Nel caso in cui la ex moglie erediti dalla morte di un genitore mio marito deve comunque continuare a versarle l'assegno? Grazie

Risposta: La legge sul divorzio stabilisce che qualora intervengano fatti modificativi della situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ciascuno dei coniugi può promuovere un giudizio per la revisione delle condizioni del divorzio medesimo. In giurisprudenza si ritiene che la convivenza dell’ex coniuge beneficiario possa incidere quale giustificato motivo legittimante una revisione del quantum dell’assegno di divorzio. L'onere della prova incombe sul coniuge onerato, il quale dovrà dimostrare che la convivenza influisce positivamente sulle condizioni economiche dell’avente diritto. Tale prova, che nella maggior parte dei casi si presenta di non facile acquisizione, in quanto si tratta di provare la condizione economica e reddituale della controparte e derivante dagli apporti economici fatti a questa dal convivente, sempre secondo la giurisprudenza potrà "essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il titolare dell’assegno convive, i quali posso far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza il titolare dell’assegno tragga benefici economici idonei a giustificare la revisione dell’assegno". Tra i sopravvenuti e giustificati motivi idonei a supportare una richiesta di revisione delle condizioni patrimoniali del divorzio rientrano anche eventuali nuovi oneri familiari dell'obbligato, quali appunto quelli derivanti dalla nascita di un figlio; tali circostanze devono tuttavia aver determinato una reale ed effettiva modifica in senso peggiorativo delle condizioni econominche dell'obbligato; in ogni caso, non si potrà prescindere dalla valutazione delle condizioni economiche anche dell'altro genitore.
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