Come funziona la separazione tra coniugi in Italia?
[Domanda di Ariadna, 08/07/2012] Salve, sono moldava, sposata da 6 anni con un italiano, abitiamo in afitto, abbiamo una bambina da 5 anni, io lavoro stagionale 6 mesi all'anno con 740€, lui invece tutto l anno con 1.500€. In caso di separazione come andranno le cose? Grazie
Risposta: E' piuttosto difficile rispondere in maniera sintetica al quesito da lei formulato, ma provo comunque a darle qualche indicazione.
Innanzitutto l'ordinamento italiano prevede come forma prevalente di affidamento del minore in caso di separazione l'affido condiviso che permette di mantenere inalterata la genitorialità di entrambi e di tutelare la relazione genitore/figlio.
Di norma, la casa coniugale viene assegnata al coniuge presso il quale il figlio è collocato prevalentemente, in ragione dell'interesse di quest'ultimo a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuto.
Qualora la casa coniugale sia condotta in locazione, se il titolare del relativo contratto è il coniuge non collocatario del figlio, l'altro gli succede nel contratto, ossia subentra al contratto medesimo, assumendone i relativi oneri.
Ovviamente, in tal caso, tale circostanza dovrà essere tenuta in debito conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, senza dubbio sussiste un evidente squilibrio tra le posizione reddittuali dei coniugi, per cui non escludo che, oltre ad un assegno di mantenimento del minore, venga riconosciuto anche un contributo al suo mantenimento. Generalemente la misura viene determinata in una quota percentuale della differenza tra il reddito del coniuge economicamente più forte e quanto percepito dal coniuge più debole. Nel suo caso, per il figlio potrebbe essere ritenuta adeguata una somma pari al 20-25% del reddito del padre, quindi circa € 250,00-300,00, per lei una somma di circa € 200,00. Tuttavia, evidenzio che vi sono senz'altro numerosi altri elementi da tenere in considerazione per un'equa determinazione dell'assegno medesimo.
Risposta: E' piuttosto difficile rispondere in maniera sintetica al quesito da lei formulato, ma provo comunque a darle qualche indicazione.
Innanzitutto l'ordinamento italiano prevede come forma prevalente di affidamento del minore in caso di separazione l'affido condiviso che permette di mantenere inalterata la genitorialità di entrambi e di tutelare la relazione genitore/figlio.
Di norma, la casa coniugale viene assegnata al coniuge presso il quale il figlio è collocato prevalentemente, in ragione dell'interesse di quest'ultimo a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuto.
Qualora la casa coniugale sia condotta in locazione, se il titolare del relativo contratto è il coniuge non collocatario del figlio, l'altro gli succede nel contratto, ossia subentra al contratto medesimo, assumendone i relativi oneri.
Ovviamente, in tal caso, tale circostanza dovrà essere tenuta in debito conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, senza dubbio sussiste un evidente squilibrio tra le posizione reddittuali dei coniugi, per cui non escludo che, oltre ad un assegno di mantenimento del minore, venga riconosciuto anche un contributo al suo mantenimento. Generalemente la misura viene determinata in una quota percentuale della differenza tra il reddito del coniuge economicamente più forte e quanto percepito dal coniuge più debole. Nel suo caso, per il figlio potrebbe essere ritenuta adeguata una somma pari al 20-25% del reddito del padre, quindi circa € 250,00-300,00, per lei una somma di circa € 200,00. Tuttavia, evidenzio che vi sono senz'altro numerosi altri elementi da tenere in considerazione per un'equa determinazione dell'assegno medesimo.



L'Affidamento dei Figli nella Causa di Divorzio

Separazione: definizione
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