La separarazione consensuale dalla moglie tailandese deve avvenire in Italia o in Thailandia?
[Domanda di Riccardo, 02/08/2012] Buongiorno sono sposato da due anni con una ragazza thailandese e volevamo separarci consensualmente. Bisogna farlo qui in Italia o è meglio in Thailandia? Come soldi come conviene? E che documentazione serve? Grazie
Risposta: L'art.31 della Legge n.218/95 (che contiene le norme di diritto internazionale privato) stabilisce che "La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
Il recente regolamento n.1259/2010 in vigore dal 21/06/2012 ha poi stabilito che "I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o
b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o
c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
d) la legge del foro.
Nel suo caso, mi sembra improbabile che si possa invocare l'applicazione della normativa thailandese, essendo abitualmente residenti in Italia.
Risposta: L'art.31 della Legge n.218/95 (che contiene le norme di diritto internazionale privato) stabilisce che "La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
Il recente regolamento n.1259/2010 in vigore dal 21/06/2012 ha poi stabilito che "I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o
b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o
c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
d) la legge del foro.
Nel suo caso, mi sembra improbabile che si possa invocare l'applicazione della normativa thailandese, essendo abitualmente residenti in Italia.



L'Affidamento dei Figli nella Causa di Divorzio

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