Si ha diritto a una parte della liquidazione del marito dopo la sentenza di divorzio?
[Domanda di Rita, 03/08/2012] Si ha diritto a una parte della liquidazione del marito dopo la sentenza di divorzio? Grazie.
Risposta: Ai sensi dell'art. 12-bis della L. 898/70, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, semprechè non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno di mantenimento, ad una percentuale (generalmente il 40%) dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, anche se l'indennità è maturata dopo la sentenza di divorzio. Tale percentuale si riferisce a quanto maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Risposta: Ai sensi dell'art. 12-bis della L. 898/70, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, semprechè non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno di mantenimento, ad una percentuale (generalmente il 40%) dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, anche se l'indennità è maturata dopo la sentenza di divorzio. Tale percentuale si riferisce a quanto maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.



L'Affidamento dei Figli nella Causa di Divorzio

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