
Calcolo Assegno di Mantenimento Coniuge nella Separazione
Cos’è l’Assegno di Mantenimento del Coniuge?
In caso di separazione legale spetta al giudice stabilire a quale dei due coniugi spetta di diritto l’assegno di mantenimento, con riferimento all’articolo 156 del Codice Civile (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi), al comma 1. In caso di sentenza di separazione giudiziale il Giudice (o nel caso di procedimento consensuale le Parti) stabilisce a quale dei due coniugi viene concesso il diritto di ricevere un assegno di mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.Quando un Coniuge ha Diritto all’Assegno di Mantenimento?
Per poter ottenere l’assegno di mantenimento, secondo la giurisdizione italiana devono quindi verificarsi le seguenti condizioni:- Il coniuge beneficiario deve aver fatto espressamente richiesta di ottenimento dell’assegno
- Al coniuge beneficiario non deve essere stata addebitata la separazione
- Il coniuge può beneficiare dell’assegno solo nel caso in cui non disponga di “adeguati redditi propri” o non può procurarseli per ragioni oggettive
- Il coniuge a cui è stata addebitata la separazione deve disporre di mezzi idonei per poter far fronte al pagamento dell’assegno.
Come Si Calcola l’Assegno di Mantenimento del Coniuge?

Lo stile e il tenore di vita durante il matrimonio sono quindi il riferimento basilare su cui il Giudice (o le Parti di un procedimento consensuale) si deve basare su delicate variabili di ordine economico e statistico per dedurre la stima del valore dell’assegno di mantenimento calcolato secondo criteri-obiettivo coerenti.
Quali variabili usare (consumi o redditi) per calcolare l’assegno di mantenimento è sempre un aspetto molto delicato, e pertanto attualmente esistono degli studi e delle procedure fissate in tabelle dai vari Tribunali come casistica di riferimento e che fanno capo al cosi detto modello MoCAM (Modello Calcolo Assegno Mantenimento) per il calcolo e stima dell’assegno solo per il coniuge ed anche per il coniuge e figli.
Esempio di Calcolo Assegno Mantenimento
Riportiamo a titolo esemplificativo il seguente caso di stima di calcolo di assegno di mantenimento del coniuge senza prole.Caso di separazione giudiziale
CASO A
Nel caso in cui il coniuge richiedente non disponga di alcuna fonte di reddito, si dovrà valutare, eventualmente con il consenso dell’altro coniuge, se sia possibile come primo contributo economico l’assegnazione della casa coniugale (si valuta qui il risparmio del canone d’affitto indicativamente da 600 a 800 euro per abitazione media e città di riferimento).
Nel caso di situazioni reddituali medie del coniuge che deve pagare l’assegno di mantenimento (operaio/impiegato; € 1.200,00 / € 1.600,00 mensili per 13 o 14 mensilità), e in assenza di altre condizioni valutative (ad esempio: proprietà immobiliari molteplici; depositi o conti correnti di non scarsa entità), la liquidazione dell’assegno è la seguente:
- con assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/4 del reddito del coniuge obbligato (cioè da € 300,00 a € 400,00 circa);
- senza assegnazione della casa coniugale: assegno pari a circa 1/3 del reddito del coniuge obbligato (cioè da € 400,00 a € 535,00 circa).
Nel caso in cui ci sia la percezione di mensilità aggiuntive oltre la tredicesima e di eventuali premi fissi annuali può consentire di integrare l’assegno in misura proporzionale, ma sempre ponderata.
CASO B
Nel caso in cui il coniuge richiedente l’assegno disponga di redditi propri non adeguati (redditi che pur bastando a garantire un minimo di autosufficienza economica, non consentono di mantenere lo stesso tenore di vita precedente la rottura del matrimonio), i criteri liquidativi del precedente caso vengono applicati operando però, quale parametro di riferimento, sul differenziale di reddito tra i coniugi.
Nell’ipotesi ad esempio di un coniuge con lavoro part-time che produce redditi modesti (esempio 600 euro mensili), la liquidazione dell’assegno di mantenimento potrebbe essere effettuata in questo modo:
- con assegnazione della casa coniugale: 1/4 del reddito del coniuge obbligato cioè 1/4 di € 1.200,00 (o € 1.600,00) - € 600,00
- senza assegnazione della casa coniugale: 1/3 del reddito del coniuge obbligato cioè 1/3 di € 1.200,00 (o € 1.600,00) - € 600,00.
N.B. La casistica esposta è a titolo esemplificativo e va considerato che nelle cause di separazione è spesso molto discussa tra le parti la reale ed effettiva condizione patrimoniale e reddituale della parte destinataria della richiesta di mantenimento e, talvolta, anche quella della parte richiedente. Il Presidente del Tribunale pertanto avrà il delicato compito di operare una cognizione sommaria degli elementi valutativi offerti dalle parti attraverso le produzioni documentali e le dichiarazioni rese all’udienza, onde stabilire, innanzitutto, il tenore di vita pregresso dei coniugi e le loro attuali condizioni patrimoniali e di reddito.
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