
Divorzio: definizione
L’istituto del divorzio è stato introdotto la prima volta in Italia con la legge n.898 del 1 dicembre 1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) ed è disciplinato dalle successive modifiche apportate con la legge n.74 del 1987 e dall’art.149 del codice civile (Scioglimento del matrimonio).
Premesso quindi che nella legislazione non viene usato il termine divorzio, ma si parla di scioglimento di matrimonio, è uso comune tuttavia definire con il termine “divorzio” l’istituto giuridico con cui si scioglie un matrimonio.
In particolare si devono delineare alcuni caratteri distintivi del divorzio a seconda che si riferisca ad un matrimonio celebrato solo con rito civile o con rito concordatario, cioè religioso, di religione cattolica o di altra religione riconosciuta dallo Stato italiano.
Il matrimonio concordatario celebrato in chiesa ad esempio per la religione cattolica, secondo l’ordinamento canonico, non si scioglie con il divorzio, ma solo con la morte di uno dei coniugi o con una sentenza di annullamento e pertanto il divorzio di un matrimonio celebrato con rito religioso determina solo la fine degli effetti civili del matrimonio. Il matrimonio celebrato in chiesa, infatti, ha valore anche civile ed è registrato nei registri dello stato civile.
Invece il divorzio di un matrimonio celebrato con rito civile determina lo scioglimento del matrimonio stesso.
Il divorzio fa cessare per sempre lo status di coniuge e una volta divorziato ci si può risposare. Il divorzio è l’unico istituto giuridico che ha effetti ex nunc, cioè che produce effetti solo a partire dal momento in cui viene pronunciata la sentenza del Giudice che accerta non solo la cessazione della convivenza e della comunione materiale e spirituale fra i coniugi (affectio maritalis) e l’impossibilità di ricostituire l’unione familiare, ma anche l’esistenza di una delle cause di divorzio previste dall’art. 3 della legge n. 898/1970 in modo tassativo.

In particolare si devono delineare alcuni caratteri distintivi del divorzio a seconda che si riferisca ad un matrimonio celebrato solo con rito civile o con rito concordatario, cioè religioso, di religione cattolica o di altra religione riconosciuta dallo Stato italiano.
Il matrimonio concordatario celebrato in chiesa ad esempio per la religione cattolica, secondo l’ordinamento canonico, non si scioglie con il divorzio, ma solo con la morte di uno dei coniugi o con una sentenza di annullamento e pertanto il divorzio di un matrimonio celebrato con rito religioso determina solo la fine degli effetti civili del matrimonio. Il matrimonio celebrato in chiesa, infatti, ha valore anche civile ed è registrato nei registri dello stato civile.
Invece il divorzio di un matrimonio celebrato con rito civile determina lo scioglimento del matrimonio stesso.
Il divorzio fa cessare per sempre lo status di coniuge e una volta divorziato ci si può risposare. Il divorzio è l’unico istituto giuridico che ha effetti ex nunc, cioè che produce effetti solo a partire dal momento in cui viene pronunciata la sentenza del Giudice che accerta non solo la cessazione della convivenza e della comunione materiale e spirituale fra i coniugi (affectio maritalis) e l’impossibilità di ricostituire l’unione familiare, ma anche l’esistenza di una delle cause di divorzio previste dall’art. 3 della legge n. 898/1970 in modo tassativo.
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