
Modifica delle Condizioni di Separazione
La modifica delle condizioni di separazione, secondo la giurisdizione italiana, può essere chiesta, in ogni tempo, nel caso in cui si verifichino nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino.
Tale richiesta di modifica può avvenire, con meccanismi procedurali che hanno efficacia rebus sic stantibus, perché i provvedimenti che il Giudice ha adottato in sede di separazione sono temporanei e provvisori, non hanno quindi carattere definitivo e per loro stessa natura sono sempre modificabili.
Si può chiedere la modifica delle condizioni di separazione (sia nel caso di separazione giudiziale che di separazione consensuale) sia per quanto stabilito come assegno di mantenimento, sia di quanto stabilito nei confronti dei due coniugi e della prole.
La richiesta di modifica del provvedimento adottato in sede di separazione avviene con la procedura di ricorso ai sensi di cui all'art. 710 c.p.c. Il provvedimento adottato sarà un decreto avente la natura di sentenza definitiva che dovrà essere quindi motivato in modo debito dal Giudice. Inoltre questo provvedimento potrà anche essere impugnato nelle forme previste dalla legge italiana.
La modifica delle condizioni di separazione quindi è regolamentata dall’art. 710 c.p.c. (Codice di Procedura Civile) e può avvenire anche nel caso in cui uno dei due coniugi abbia raggiunto un livello maggiore di stabilità economica, con un notevole aumento del proprio reddito, rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Sulla base del maggior interesse per la prole è possibile anche chiedere la modifica degli accordi e provvedimenti relativi ai figli. Nel caso in cui la casa adibita ad abitazione coniugale sia stata restituita al coniuge separato che percepisce l’assegno di mantenimento, secondo un recente orientamento della giurisprudenza, determina l’equivalente di un aumento dell’assegno stesso (Sentenza Cassazione n.147 del 1994) in quanto il coniuge che la utilizza non deve pagare canoni di affitto e risparmia.
La revisione delle condizioni di separazione può avvenire anche di comune accordo tra i coniugi, mediante un accordo stragiudiziale o tramite un ricorso giudiziale congiunto. Il coniuge che chiede la modifica delle condizioni di separazione deve provare che le proprie condizioni economiche siano effettivamente peggiorate o che si sia verificato un miglioramento delle condizioni economiche dell'altro coniuge.
Il coniuge separato non affidatario (moglie o marito), in caso di prole, può richiedere la modifica delle condizioni stabilite nei confronti della prole, nel caso in cui il coniuge affidatario trasferisca all'estero la i figli senza prima aver chiesto il consenso all’altro coniuge. In questo caso ha anche la facoltà di denunciare il fatto alle autorità giudiziarie in sede penale.
Va precisato che la richiesta di modificazione delle condizioni di separazione può essere richiesta solamente attraverso l'assistenza di un avvocato.

Si può chiedere la modifica delle condizioni di separazione (sia nel caso di separazione giudiziale che di separazione consensuale) sia per quanto stabilito come assegno di mantenimento, sia di quanto stabilito nei confronti dei due coniugi e della prole.
La richiesta di modifica del provvedimento adottato in sede di separazione avviene con la procedura di ricorso ai sensi di cui all'art. 710 c.p.c. Il provvedimento adottato sarà un decreto avente la natura di sentenza definitiva che dovrà essere quindi motivato in modo debito dal Giudice. Inoltre questo provvedimento potrà anche essere impugnato nelle forme previste dalla legge italiana.
La modifica delle condizioni di separazione quindi è regolamentata dall’art. 710 c.p.c. (Codice di Procedura Civile) e può avvenire anche nel caso in cui uno dei due coniugi abbia raggiunto un livello maggiore di stabilità economica, con un notevole aumento del proprio reddito, rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Sulla base del maggior interesse per la prole è possibile anche chiedere la modifica degli accordi e provvedimenti relativi ai figli. Nel caso in cui la casa adibita ad abitazione coniugale sia stata restituita al coniuge separato che percepisce l’assegno di mantenimento, secondo un recente orientamento della giurisprudenza, determina l’equivalente di un aumento dell’assegno stesso (Sentenza Cassazione n.147 del 1994) in quanto il coniuge che la utilizza non deve pagare canoni di affitto e risparmia.
La revisione delle condizioni di separazione può avvenire anche di comune accordo tra i coniugi, mediante un accordo stragiudiziale o tramite un ricorso giudiziale congiunto. Il coniuge che chiede la modifica delle condizioni di separazione deve provare che le proprie condizioni economiche siano effettivamente peggiorate o che si sia verificato un miglioramento delle condizioni economiche dell'altro coniuge.
Il coniuge separato non affidatario (moglie o marito), in caso di prole, può richiedere la modifica delle condizioni stabilite nei confronti della prole, nel caso in cui il coniuge affidatario trasferisca all'estero la i figli senza prima aver chiesto il consenso all’altro coniuge. In questo caso ha anche la facoltà di denunciare il fatto alle autorità giudiziarie in sede penale.
Va precisato che la richiesta di modificazione delle condizioni di separazione può essere richiesta solamente attraverso l'assistenza di un avvocato.
area consulenti

