Separazione Consensuale

La separazione consensuale tra coniugi è una delle due forme di separazione legale previste dalla legge (l’altra è la separazione giudiziale).

Separazione ConsensualeQuando tra i coniugi c’è un accordo completo sulle condizioni, questi possono scegliere la separazione consensuale, presentando una domanda congiunta al Tribunale di competenza. In questo caso, avvalendosi anche dell'assistenza di un professionista, un avvocato o un mediatore famigliare, predispongono il contenuto dell’accordo di separazione, al fine di specificatamente disciplinare il diritto di visita del genitore presso il quale i figli non saranno stabilmente collocati (nel rispetto delle norme in materia di affidamento condiviso),l’ammontare dell’importo dovuto a titolo di mantenimento, spese scolastiche, mediche, sportive e/o straordinarie degli stessi (normalmente nell'ordine del 50%), la determinazione di un assegno in favore del coniuge economicamente più debole.

Nel caso di separazione consensuale i coniugi potranno inoltre prevedere una modifica delle condizioni al verificarsi di particolari circostanze (come ad esempio la cessazione di uno stato transitorio di disoccupazione) e disciplinare l’assegnazione della casa coniugale, la sorte di beni in proprietà comune e indivisa e della vettura di famiglia, il pagamento di rate di mutui contratti in costanza di matrimonio, la sorte di rapporti bancari cointestati, ecc.

Il procedimento di separazione consensuale si introduce mediante il deposito nella Cancelleria del Tribunale (la competenza territoriale, in caso di separazione consensuale, è determinata dalla residenza dei coniugi al momento del deposito), di un ricorso, sottoscritto da entrambi i coniugi e contenente l’indicazione delle condizioni alle quali i coniugi intendono addivenire alla separazione, al quale dovranno essere allegati l’atto di matrimonio per estratto (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio), i certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (anche cumulativi), nonché copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.

I due coniugi dovranno comparire personalmente all’udienza che fissata dinanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Da questa data viene calcolato il termine dei tre anni entro cui è possibile richiedere il divorzio. Se la conciliazione non riesce, si dà atto a verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni pattuite in ordine alla prole ed ai rapporti patrimoniali. Nel caso in cui gli accordi siano ritenuti equi e non pregiudizievoli per i coniugi, ma soprattutto per la prole, il Tribunale (in camera di consiglio e su relazione del Presidente) provvede quindi a disporre con decreto (dopo aver ascoltato il parere del Pubblico Ministero), l’omologazione delle condizioni (il così detto “decreto di omologa”), e determinando quindi, di diritto, la separazione.

L’omologazione è di fatto un controllo sulla legalità e sulla compatibilità delle condizioni di separazione che sono state definite dalle parti, che viene effettuato d’ufficio, senza che ci sia bisogno di ulteriori domande da parte dei coniugi. Il Tribunale non potrà quindi sindacare in merito alle condizioni che influiscano esclusivamente sui rapporti patrimoniali reciproci tra la parti. Secondo quanto stabilito dal Codice Civile (articolo 158) esiste un unico caso in cui l’omologazione può essere rifiutata: in caso di contrasto dell’accordo stesso con l’interesse dei figli.

Bisogna comunque tenere presente che, nel caso in cui nuovi fatti modifichino la situazione di uno dei due coniugi o il rapporto coi figli, le condizioni che sono state definite nella causa di separazione consensuale possono essere modificate o revocate.